lunedì 12 dicembre 2011

la recidiva: le caratteristiche e gli effetti.

Articolo redatto dall' Avvocato De Lalla a Milano
Cosa è la recidiva?



La recidiva è lo stato di colui che successivamente ad una condanna con Sentenza passata in giudicato (ovvero definitiva senza possibilità di appello o ricorso per Cassazione) ne commette un altro.

E’ ovviamente uno status che aggrava la pena del reato successivamente commesso poiché il recidivo – secondo il Legislatore – dimostra di non aver tratto insegnamento alcuno dalla passata esperienza giudiziaria ovvero di non aver percepito alcun effetto deterrente della pena inflittagli.

Viene punita la rinnovata determinazione del delinquente anche a fronte della condanna già subita.

La recidiva può comportare diversi aumenti di pena a seconda della gravità che consiste nella prossimità tra i due reati commessi e della natura degli stessi (reati simili commessi in sequenza sono giudicati più severamente rispetto a reati di natura diversa).



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Il codice di procedura penale prevede:

  • La recidiva semplice:

è contestata a colui che commette un reato dopo essere già stato condannato con Sentenza passato in giudicato per un altro reato precedentemente commesso.

Importa un aumento della seconda pena (ovviamente per il secondo reato) fino ad 1/6.



  • La recidiva aggravata (che si divide in):

Recidiva specifica: il nuovo reato commesso è della stessa indole del precedente (ovvero i due reati devono essere manifestazione del medesimo impulso criminale) ;

Recidiva infraquinquennale: il nuovo reato è commesso entro i 5 anni dalla condanna precedente;

Terza ipotesi: il nuovo reato è commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

La recidiva aggravata comporta un aumento della pena per il secondo reato pari ad 1/3 se concorre una solo delle circostanze di cui sopra e fino ad ½ se ne concorre più di una.



  • La recidiva reiterata:

Si verifica quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo.

La recidiva reiterata semplice comporta un aumento della pena inflitta per il secondo reato pari fino ad ½.

La recidiva reiterata aggravata (che si realizza quando il recidivo – quindi il soggetto già condannato con due o più Sentenze passate in giudicato - commette un altro reato  con una o più tra le modalità della recidiva aggravata) può comportare un aumento della pena per il reato successivo fino a 2/3 ovvero da 1/3 a 2/3.



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Il Giudice non è obbligato ad applicare gli aumenti previsti dalla recidiva poiché il codice penale rifugge dalla standardizzazione del computo delle pene: la pena NON deve essere un mero calcolo matematico ma si deve "adattare" anche al recidivo che può effettivamente ricadere nel reato per le più diverse (e diversamente valutabili) circostanze.

Inoltre, trattandosi la recidiva di una “qualità soggettiva” del reo è sempre valutabile alla stregua di una aggravante ovvero essere valutata nel bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti (in altre parole, la recidiva potrà non avere effetto alcuno della pena qualora vengano ritenute prevalenti un o più circostanze attenuanti).

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